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D. 20/12/2004 n. 102

-Udite le relazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Delibera:

1. Ai sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003 è approvato - con le modifiche richieste dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto - il primo programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che è allegato alla presente delibera della quale forma parte integrante. Il programma, che riguarda 738 edifici scolastici e che ha un costo complessivo di 193.883.695,00 euro, è articolato negli interventi dettagliati in tabelle distinte per regioni, che riportano l'indicazione della provincia e del comune, la denominazione dell'edificio scolastico e l'importo preventivato per l'adeguamento sismico. Si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo a livello di Regione: (importi in euro) Regione interventi Valori % (*) Abruzzo 83 11.400.000 5,88 Basilicata 8 7.577.000 3,91 Calabria 250 35.135.000 18,12 Campania 73 35.487.000 18,30 Emilia Romagna 54 6.443.000 3,32 Friuli Venezia Giulia 4 6.077.777 3,14 Lazio 35 14.000.000 7,22 Liguria 4 1.211.000 0,63 Lombardia 2 853.968 0,44 Marche 27 9.826.000 5,07 Molise 8 3.576.000 1,84 Piemonte 1 1.053.727 0,54 Puglia 14 4.156.000 2,14 Sicilia 72 32.461.000 16,74 Toscana 75 14.648.000 7,56 Umbria 11 6.732.000 3,47 Veneto 17 3.247.000 1,68 Totale 738 193.883.695 100,00 (*) L'importo complessivo risulta suddiviso come segue: Nord 9,74%, Centro 23,32% e Sud 66,95%

2. L'onere relativo al primo programma stralcio di cui al precedente punto 1 viene imputato sulle quote di 1,868 Meuro e di 0,274 Meuro accantonate - rispettivamente - sul secondo e sul terzo limite di impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 e su parte della quota di 18,479 Meuro accantonata sul quarto limite di impegno previsto dalla norma citata, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005.

3. Il soggetto abilitato ad accendere i mutui o a effettuare le altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, è il soggetto titolare dell'intervento, cioè l'Ente (Provincia o Comune) competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento. Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato anche la quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento con la specificazione dell'anno di riferimento. Detta quota è da intendere quale misura massima del finanziamento dell'intervento considerato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003. Le economie conseguenti all'esito della gara di aggiudicazione dei lavori, le economie realizzate in sede di accensione dei mutui o di effettuazione delle operazioni finanziarie richiamate dal suddetto art. 13 e le economie maturate nelle fasi successive di realizzazione degli interventi inclusi nel Piano restano finalizzate alla realizzazione dell'intervento sino al completamento del medesimo. Gli importi residui non utilizzati dovranno essere versati all'entrata del bilancio dello Stato e saranno destinati, a cura di questo Comitato, ad altri interventi rispondenti alle finalità di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio e relativi alle medesime Regioni. In caso di coesistenza di più fonti di finanziamento le suddette economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al concorso al finanziamento dell'opera

4. L'istituto finanziatore provvederà ad erogare all'Ente beneficiario, entro la quota di limite di impegno assegnata, l'importo di spettanza su richiesta dell'Ente stesso, corredata dalla comunicazione della Regione territorialmente competente prevista, per le diverse fasi, nell'intesa citata nelle premesse. L'istituto finanziatore comunica le intervenute erogazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla Regione ai fini dell'espletamento delle attività di monitoraggio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002

5. Le ulteriori modalità attuative del primo programma stralcio approvato con la presente delibera, ivi incluse le modalità per la fissazione del termine massimo per effettuare la consegna, verranno definite in sede di conferenza unificata, in modo da pervenire - come auspicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella citata nota dell'11 novembre 2004 -all'adozione di una soluzione che contemperi la corretta attuazione della legge n. 443/2001 (cui è riconducibile il piano straordinario in questione) e le procedure di cui alla legge n. 23/1996. In relazione all'intesa che verrà raggiunta in tale sede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze adotteranno i provvedimenti conseguenti, eventualmente anche a modifica e/o integrazione del decreto interministeriale 20 marzo 2003, citato in premessa.

6. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna dei lavori, come sopra fissato, l'intervento verrà definanziato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, formulata di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Raccomanda alle regioni che, anche in relazione ai ristretti tempi a disposizione, hanno proposto un quadro di interventi particolarmente articolato di valutare, in funzione di eventuali priorità emerse nel frattempo ovvero solo successivamente rilevate e nel rispetto delle attribuzione degli altri enti interessati, l'opportunità di concentrare le risorse loro assegnate sugli interventi più urgenti di risanamento strutturale, dando - in tal caso - comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca. Invita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale soggetto chiamato

- tra l'altro a svolgere le attività di supporto a questo comitato ai fini della vigilanza sull'esecuzione dei progetti approvati ai sensi della legge n. 443/2001, a relazionare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sull'attuazione del primo programma stralcio ed a segnalare tempestivamente eventuali criticità, proponendo le misure atte a superarle: la prima relazione sarà presentata entro il 31 dicembre 2005 e le successive relazioni avranno periodicità semestrale; I predetti Ministeri a sottoporre a questo comitato, ultimato l'iter di rito, altro programma stralcio da predisporre nei limiti del volume di investimenti attivabile, al tasso di interesse che al momento sarà praticato dalla cassa depositi e prestiti, con la residua quota di limiti di impegno, pari complessivamente a 26.584.601,64 euro. Gli importi derivanti dai predetti definanziamenti, al pari delle economie non utilizzate di cui al precedente punto 3 come sopra sostituito, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e saranno destinati ad interventi da inserire nei successivi programmi stralcio afferenti le stesse Regioni R

oma, 20 dicembre 2004 Il Presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005 Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 105.

 

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